Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Lo Stato tutela le pari opportunità nella pratica sportiva, riconosce parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e si impegna a promuovere azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con le Federazioni sportive nazionali, con gli enti di promozione e con le associazioni sportive, una rete di supporto allo sport femminile per la realizzazione di iniziative tese ad aiutare le atlete a conciliare lo sport con la maternità e con il tempo da dedicare alla famiglia.